Sabrynetta
2010-08-30 06:07:45 UTC
occorre da subito precisare che l'individuazione delle fonti de diritto, nella prospettiva positiva, è un fatto relativo rispetto tanto allo spazio quanto al tempo. da un lato, ogni ordinamento giur individua e determina sovranamente quali sono i propri modi di produz del diritto, sicchè possono aversi e si danno ordina,ente che attribuiscono attotudine normat a fatti che per altr ordinamenti sono giuridicam irrilevanti o addirittura illeciti. dall'altro, lo stesso ordinam dev'essere considerato nella sua dimensione storica e evolutiva. un ordin è n fenomeno costituito da una struttura e da una sovrastrut composta tanto dal complesso delle categorie dogmatiche elaborate allo scopo di comprendere criticamente la struttura, quanto dal modo in cui le disposizionisi inverano in norme applicate alla luce di quelle stesse categorie. Struttura e sovrastrutt sono soggette a evoluzioni nel tempo. tuttavia, la sovrastr si evolve nn solo in conseguenza delle e in concomitanza con le modificazioni della realtà positiva, ma anke, e spesso silenziosamente, a struttura invariata.
La Cost in qnt legge fondamentale, è la fonte delle fonti, a cui spetta il compito di individuare quali fatti hanno la capacità di produrre diritto. Essa,invero, disciplina compiutamente le sole fonti appartententi ai livel superiori, quelle cioè ad essa immediatamente subordinate; mentre riguardo alle fonti di liv secondario si limita ad alcuni brevi cenni, rinviando implicitamente per l'ulteriore disciplina alle determinazioni della legge ordinaria. il diretto interessamento costituz non è privo di conseguenze su sistema, in quanto eleva il principio di tipicità riguardo le fonti primarie e superprim a liv costituzionale, per cui le fonti del diditto di liv prim e superprim esistono esclusivamente nella forma, nel valore, negli effetti e nei tipi costituzionalmente previsti o consentiti. ed essendo i liv superprim e primario chiusi al rango costituzionale, perk qst fonti esistono esclusivamente nel numero e nei tipi previsti espressamente dalla costituz o da leggi cost, la legge ord nn puo, in nessun modo, disporre di questi liv normativi. è xo kiaro come anke l'assolutez dle num chiuso a liv primario sia in realtà aperta alla legge cost, la quale puo creare un nuovo tipo di fonte o modificarne uno esistente. Il principio di tipicità delle fonti secondarie è invece, di livellolegislativo, in quanto è aperto alle integrazioni della fonte primaria, ma qusta non puo disporne del tutto liberamente, perchè anche il iv sefcondario è ogg di una sia pur minore disciplina cost.