Domanda:
Un laico filoilluminista e antidogmatico, per chi dovrebbe votare?
anonymous
2006-12-21 15:51:03 UTC
Tutta la destra è dogmatica finanziata dal vaticano come i cattolici di sinistra. I comunisti sono altri dogmatici contro il progresso, i radicali sn liberali ma amano le droghe e la non violenza che è un modo per farsi uccidere dai violenti. Qualcuno mi consiglia da che parte stare? O è meglio l'espatrio in paesi civili?
21 risposte:
anonymous
2006-12-21 16:14:03 UTC
Ma sei proprio sicuro di essere antidogmatico? Perchè a me da quello che dici non sembra! E i tuoi lumi mi sembrano un po' fiochi e semplicistici.
anonymous
2006-12-22 04:43:45 UTC
al contrario di Attilio c. dico..l'Italia è un paese meraviglioso peccato che è costretto ad essere governato dagli italiani.
Gianluca
2006-12-22 14:29:15 UTC
In democrazia un laico filoilluminista potrebbe votare sia a destra che a sinistra. Questo perchè l'illuminismo è una filosofia trasversale, soprattutto un metodo che dovrebbe essere la prassi democratica
nologin
2006-12-22 11:25:57 UTC
Quando non si trova il proprio spazio a dx o sx,

si può cercarlo in alto o in basso.

Meglio non dimenticare che la vita ha (come minimo) 3D



Ciao... sereno Natale e bellissimo Anno Nuovo
nightcrawler
2006-12-22 08:49:15 UTC
tendenzialmente progressista...ma ti consiglio per ora dall'astenerti dall'accomunarti a qualsiasi formazione politica.
Yari
2006-12-22 02:42:12 UTC
ahahah, beh..credo che condividiamo idee simili, la rosa nel pungo forse, essendo socialista e laica potrebbe essere una risposta..ma ovviamente nessun partito ci rappresenta poi pienamente, astieniti...
anonymous
2006-12-22 01:02:24 UTC
in italia dovresti astenerti!!l'espatrio in un paese civile?dimmi quale,io nn ne conosco!!!
michele c
2006-12-22 00:47:13 UTC
in italia attualmente non esiste il partito che cerchi. anche io sono per le idee illuministiche, ma come ogni filosofia queste vanno adeguate al contesto socio-storico in cui si vive.

io ti consiglio la sinistra. analizza ogni partito; all'interno di ognuno ci sono correnti di pensiero che si distinguono al momento delle elezioni interne quando si presentano le varie mozioni dei candidati presidenti.

prova così, oppure cerca di reinterpretare le tue idee nel contesto moderno nel modo che ritieni più rispondente ai valori dell'illuminismo.
Cartesio
2006-12-22 00:31:20 UTC
Ti consiglio caldamente l'espatrio.
DrEvol
2006-12-22 00:26:39 UTC
E’ possible, come cittadini, fare lo sciopero delle tasse ed esigere che i governanti aboliscano tutte le leggi che danno al governo il potere di controllare l’economia del Paese? Quando si svegleranno i cittadini e capiranno che le tasse sono imposte dal governo solo per mantenere i governanti al potere e prendere decisioni di come spendere i soldi che i cittadini si sono guadagnati? I cittadini sono in piena facolta’ mentale di spendere i loro guadagni, perche’ darli a chi li sperpera in un modo o nell’altro?



La societa’ ideale e’ quella dove ognuno e’ padrone al cento per cento di quello che si guadagna ed ha la liberta’ al cento per cento di farne quello che vuole. Perche’ non creare questo tipo di societa’?



L'incentivo e' l'anima che garantisce la ricchezza economica di un Paese. Piu' lo Stato interferisce con la liberta' economica dell'individuo, piu' toglie agl'imprenditori la prospettiva di guadagno. Senza questo incentivo l'economia di un Paese ristagna.



Piu' regole ed interferenze governative s'impogono, piu' imprenditori onesti falliscono. Chi rimane a sostenere l'economia? Continuando di questo passo, non resta che lasciare che lo Stato faccia tutto da se' e la lezione del crollo dell'Unione Sovietica sara' da imparare di nuovo.



Lo Stato e' un pessimo pensatore ed un pessimo amministratore. Un Paese prospera quando la funzione dello Stato viene ridotta alla sua vera ragione di esistere. C'e' solo una funzione che lo Stato dovrebbe limitarsi a fare: amministrare la giustizia proteggendo senza eccezione e completamente i diritti dell'individuo. I piu' importanti sono: la protezione della vita e proprieta' dell'individuo dai criminali, la liberta' di pensiero e la liberta' di scambio.



La protezione della liberta' di pensiero si traduce in separazione di Stato e Religione (Chiesa); la protezione della liberta' di produzione e scambio si traduce in capitalismo e quindi separazione di Stato ed Economia.



L'economia lasciata libera nelle mani degli individui crea benessere. L'economia controllata dallo Stato gioca sempre sui favoritismi o sul voto maggioritario: oggi ci guadagna quel settore a spese di un altro; oggi favoreggia l'imprenditore, domani l'impiegato ma alla fin fine la ricchezza e' la stessa e non aumenta, viene solo ridistribuita per legge. Prima nelle tasche di uno, poi nelle tasche di un'altro.



L'incentivo non viene dalla ridistribuzione, viene dalla prospettiva di un vero aumento del proprio capitale e nella possibilita' di reinvestirlo per moltiplicare il guadagno. Se il guadagno si moltiplica, si moltiplicano i posti di lavoro, aumentano gli stipendi, aumenta la ricchezza.



Il capitalismo e' la cura della poverta'.
camilla viola
2006-12-22 00:23:25 UTC
fonda tu un partito, tanto uno più o meno non cambia la musica
liga
2006-12-22 00:01:43 UTC
Gli Italiani sono un grande popolo, peccato che a tutt'oggi sono costretti a vivere in Italia.
Simply me
2006-12-21 23:54:21 UTC
credo che l'unica sia l'espatrio...
Destino
2006-12-22 10:50:44 UTC
facci capire. sei illumista ma a favore della guerra; anti dogmatico ma contro la liberalizzazione delle droghe leggere. ('sti ca::::i).

forse t conviene espatriare sulla luna e lì creare una società a tua immagine
anonymous
2006-12-22 08:32:33 UTC
Per la sinistra antidogmatica, laica e illuminista come i socialisti, i radicali, i liberali, di sinistra, s'intende, oppure per i comunisti veri che non sono dogmatici. Il marxismo è la massima espressione concreta della dialettica di Socrate e di Eghel, quindi è quanto di più antidogmatico possa trovare, casomai è lo stalinismo che è dogmatico.
Mortimer
2006-12-22 06:20:43 UTC
Per la Lega Nord.

Ciao!
valter c
2006-12-22 00:20:27 UTC
Inviato alle reti toscane ed alla rete EDA:







REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI INTRATTENIMENTO FORMALE DEGLI ADULTI



(Prima bozza)



Preparazione ai patti civili tra vocazioni



Studio di fattibilità dei contratti di formazione sociale



Determinazioni dei contratti di solidarietà tra professioni











PREMESSA







TITOLO I



OGGETTO DEL REGOLAMENTO



ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO







TITOLO II



SISTEMI REGIONALI DEI SERVIZI DI INTRATTENIMENTO PER LA CITTADINANZA



ART.2 – TIPOLOGIA E FINALITA’ DEL SISTEMA



ART.3 – INTERVENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA



ART. 4 – ATTORI DEL SISTEMA MISTO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE



ART.5 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E SEMPLIFICAZIONE DEI SISTEMI AUTORIZZATORI LOCALI







TITOLO III



SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI REGIONALI DEI SERVIZI



ART.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI A TITOLARITA’ PUBBLICA



ART.7 – LE RETI REGIONALI DEGLI ATTORI IN COMPARTECIPAZIONE



ART.8 – RAPPORTI ENDOPROCEDIMENTALI FRA I COMUNI ASSOCIATI E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI SULLE CONTABILITA’ SEPARATE



ART. 9 – VIGILANZA COMUNITARIA E RENDICONTAZIONI AI FINI DEI BILANCI REGIONALI







TITOLO IV



IMMAGINE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO



ART.10 – CALENDARI DEGLI EVENTI E UNIVERSALITA’ DI ACCESSO



ART.11– PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI (AGENTI) IN FORMAZIONE CONTINUA



ART 12- PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI (COOPERANTI) IN FORMAZIONE INIZIALE







TITOLO V



ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI LABORATORI NON FORMALI



ART.13 – UTENZA POTENZIALE DELLE INIZIATIVE



ART.14 – AVVISI PUBBLICI E QUESTIONARI DI PRE-ADESIONE



ART.15 – DETERMINAZIONI SULL’ ACCESSO E SUL RECESSO



ART.16 – ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI ALLA TITOLARITA’ DEL CREDITO



ART.17 – RENDICONTAZIONE DELLE RACCOLTE SU BASE TEMATICA



ART.18 - BUONI SERVIZIO IN COMPARTECIPAZIONE







TITOLO VIII



NORME FINALI



ART. 19– NORMA FINALE











PREMESSA







Le Regioni riconoscono l’importanza di condividere, con la cittadinanza i crediti sociali derivanti dagli interventi educativi e formativi degli adulti in funzione di :



1. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra generazioni promuovendo la sostenibilità ambientale delle attività di utilità sociale del Terzo Settore e la solidarietà economica alle minoranze svantaggiate rispetto alla rete integrata consolidata del sistema pubblico di offerta;



2. coordinare e sviluppare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini coinvolti nelle aree tematiche di intervento, eguali diritti di accesso e quote omogenee efficaci di remunerazione del credito pubblico derivanti dalle donazioni liberali alle professioni non odinamentali liberalizzate del Terzo Settore;



3. assicurare opportunità di accesso anche agli adulti in formazione continua e in mobilità;



4. garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti, attraverso specifiche attività formative , di intrattenimento e di sensibilizzazione improntate a controlli di legalità delle certificazioni delle donazioni dei cittadini conpartecipi per la certificazione dei bilanci unipersonali.











TITOLO I



OGGETTO DEL REGOLAMENTO







ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO



1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, disciplina il funzionamento secondo regole compatibili ai servizi di intrattenimento formale per gli adulti nei territori regionali, in direzione della tutela e della salvaguardia di uno spazio pubblico integrato di incontro tra domanda e offerta delle liberalità economiche della cittadinanza, con lo scopo di contribuire a creare regole paritetiche formali e non formali per cittadini e consumatori;



2. Ciascun ente Territoriale e/o soggetto organizzatore può proporre norme e regole integrative del presente regolamento generale, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza del paese ospitante la demoltiplicazione ONU degli scambi con l’estero . In caso di contrasto , prevalgono le norme del presente regolamento.











TITOLO II



SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI PER GLI ADULTI











ART.2 – FINALITA’ DEL SISTEMA



1. I servizi di intrattenimento informale per gli adulti costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità di impresa sociale, della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione delle diverse culture e del loro scambio.



2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento degli adulti come individui responsabili competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti della propria esperienza ed evoluzione all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle rispettive potenzialità individuali.



3. Nel loro funzionamento, i servizi e gli interventi educativi non formali per gli adulti promuovono raccordi con le altre istituzioni educative, formative e culturali presenti sul territorio, nonché con le altre istituzioni e agenzie che si rivolgono alla popolazione adulta.











ART.3 – INTERVENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA



1. Il sistema è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie sotto indicate:



1.1. Attività formative e corsi di formazione continua



1.2. Circoli di studio, commodities ed utilities comunitarie



1.3 Servizi bibliotecari e ludici



1.4 Attività dei centri sportivi e culturali nelle missions sui territori



1.5. Stages e Laboratori



Ciascuna attività, in considerazione della sostanziale diversità di fini e di modalità di funzionamento, si dota di apposita regolamentazione, anche di carattere informale, ispirata a principi di parità di trattamento, libertà di accesso e sostegno allo sviluppo della persona.











ART. 4 – ATTORI DEL SISTEMA MISTO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE



Nell’ organizzazione e promozione della rete locale, i Comuni associati si riferiscono alle seguenti organizzazioni:



a) Centri Europei Per la creazione e il sostegno all’imprenditorialità;



b) Centri Territoriali Permanenti per l’educazione e l’orientamento degli adulti;



c) Agenzie formative del sistema di educazione formale e non formale;



d) Consulte e rappresentanze sociali interprofessionali



e) Biblioteche, Musei, Centri Culturali e di Documentazione.















ART.5 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E SEMPLIFICAZIONE DEI SISTEMI AUTORIZZATORI LOCALI



1. La rete locale dei servizi di intrattenimento formale per gli adulti si compone dei servizi a gestione pubblica e di quelli privati convenzionati o comunque aderenti alla rete educativa come utenza.



2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi e degli interventi formali per gli adulti si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell’offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi anche su base personale.



3. L’assemblea delle Regioni è co-titolare della programmazione comunitaria dell’offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione, da realizzarsi attraverso i necessari raccordi la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate



4. Il Comune, in coordinamento con gli altri livelli di governo ed il confronto con Le locali Camere di Commercio, esercita le funzioni di controllo dei servizi degli intrattenimenti formali per gli adulti attivi sul proprio territorio.



5. Presso il Comune è attivo un punto di informazione sui servizi, le attività e gli interventi presenti ovvero promossi nel territorio in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle relative modalità per l’accesso all’e-goverment da parte dei cittadini.











TITOLO III



SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI











art.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA’ PUBBLICA



1. Il Le Regioni con riferimento alla parte di servizi di cui dispongono di assumere la diretta titolarità, individuano la relativa forma di gestione all’interno delle possibilità previste dalle attività coordinate dalla Commissione Europea.



2. Gli enti associati promuovono e partecipano a partnership con organizzazioni del Terzo Settore per il conseguimento delle finalità sopra indicate.











art.7 – LE RETI REGIONALI DEGLI ATTORI IN COMPARTECIPAZIONE



1. Al fine di rendere effettivo il diritto al Welfare ed al Worfare lungo tutto l’arco della vita, le partnerships promuovono il raccordo delle iniziative educative formali rivolte agli adulti realizzate nel territorio in un insieme organico e qualificato di opportunità spettacolari per la popolazione, basato su accordi ed intese tra tutti i soggetti promotori delle varie attività, con particolare riguardo agli enti indicati al precedente articolo 4.



2. Gli accordi e le intese, strutturati in base agli atti di indirizzo formulati dalla Conferenza Regionale dei Servizi, riguardano l’applicazione ed il rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento, l’adesione al sistema dei buoni servizio, la specializzazione delle funzioni di autocertificazione in base alle competenze ed esperienze, l’articolazione temporale degli interventi (per evitare sovrapposizioni e mantenere il più possibile continua nel tempo l’offerta), la condivisione di metodologie e delle migliori pratiche comuni per la valutazione.



3. I metodi di valutazione sono improntati a principi di trasparenza e semplicità, nell’intento di rendere condivisi e riconoscibili, sia all’interno che all’esterno del sistema locale, i livelli di apprendimento conseguiti ed ottimizzare così i percorsi autoformativi individuali.











art.8 – RAPPORTI ENDOPROCEDIMENTALI FRA I COMUNI ASSOCIATI E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI SULLE CONTABILITA’ SEPARATE



1. L’Ufficio Responsabile di ogni servizio ed i singoli membri delle partnership aderenti, nell’ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza della rete regionale dei servizi degli intrattenimenti formali per gli adulti, possono stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati del sistema delle imprese attive sul territorio della Regione per aumentare la partecipazione dell’utenza delle attività formative ed educative.



2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:



a. la quota di aderenti disponibili;



b. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento ai servizi tematici;



c. gli eventuali costi addebitati agli utenti profit-sponsor e le modalità della compartecipazione;



d. le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;



e. doppi bilanci per gli enti e le organizzazioni no-profit e ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto di e-government.















Art. 9 – VIGILANZA COMUNITARIA E RENDICONTAZIONE AI FINI DEL BILANCIO REGIONALE



1. L’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria vigila sul funzionamento dei servizi aderenti alla rete locale sia a mezzo delle proprie strutture che tramite i competenti uffici decentrati dei servizi finanziari statali.



2. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza delle Banche Centrali cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che hanno dato luogo all’inserimento nella rete locale, si provvede, previo invito a ottemperare alle condizioni richieste, del rinnovo comunale della concessione



3. Il coordinamento sul buon funzionamento delle strutture appartenenti alla rete locale è assicurato altresì dal Comitato Tecnico di cui alla convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi finanziari utili a determinare il servizio del “conto di cittadinanza”.















TITOLO IV



IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO











ART.10 – CALENDARI DEGLI EVENTI UNIVERSALITA’ DI ACCESSO



1. La Regione garantisce a tutte gli adulti potenzialmente interessati una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:



1.1. favorire l'accesso ai servizi;



1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.



2. Tali obbiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dalle partnership regionalie, sentito il Comitato tecnico di settore.











ART.11 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI (AGENTI) IN FORMAZIONE CONTINUA



1. Presso le strutture e i servizi educativi non formali per gli adulti inseriti nella rete locale sono garantite forme di partecipazione alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi posti in essere anche attraverso appositi organismi.



2. La partecipazione degli agenti si attua mediante l’organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi, in funzione della trasparenza del progetto e della valorizzazione dei principi di partecipazione e responsabilità.



3. Gli organismi di partecipazione, ove formalmente costituiti, esprimono pareri, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare gli interventi nel settore.







ART 12- PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI (COOPERANTI) IN FORMAZIONE INIZIALE



1. L’Ufficio di coordinamento delle iniziative acquisisce le adesioni degli organismi responsabili per l’inserimento nel piano di lavoro pluriennale dei lavoratori non a progetto e con cadenza annuale, organizza un Forum Nazionale di coordinamento











TITOLO V



ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI LABORATORI NON FORMALI







ART.13 – UTENZA POTENZIALE DELLE INIZIATIVE



1. Possono essere ammessi alla frequenza di partecipazione ai laboratori tutte le persone residenti nei comuni della Regione non iscritti come imprenditori al Registro delle Imprese



2. L'ammissione di persone iscritte agli albi professionali, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, hanno l’obbligo di presentare un bilancio d’impresa con indicazione dell’extra imponibile sottostante il prezzo liberalizzato come donazione liberale; in tal caso il Comune di residenza della persona è tenuto a corrispondere un resoconto commisurato al bilancio autocertificatopresentato, secondo i controlli incrociati sull’anagrafe tributaria.



3. Nel caso in cui gli enti interessati abbiano sottoscritto specifiche intese per l’utilizzazione comune delle strutture e dei servizi considerati sul piano della sicurezza, occorrerà che effettuino il controllo di legittimità finanziaria dei progetti di sviluppo.











ART.14 – AVVISI PUBBLICI E QUESTIONARI DI PRE-ADESIONE



1. Le strutture inserite nel sistema pubblico di offerta provvedono, ove possibile contestualmente, a dare pubblicità generale ai servizi ed agli interventi da realizzare nei confronti del bacino di utenza mediante appositi avvisi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.



2. Gli avvisi contengono informazioni sul tipo di servizio, sule opportunità di coordinamento telematico delle proposte e delle adesioni, slla agenda programmata e sui criteri di autovalutazione per l'accesso ed il recesso.



3. Le domande di iscrizione e pre-adesione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli anche on-line, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione presentabile .



4. Il periodo di raccolta dei questionari avviene in modo continuo con resoconti annuali per temi operativi, mentre il controllo ex ante delle domande di accesso non può essere inferiore a un mese, durante il quale è possibile ricevere informazioni ulteriori, presso gli uffici e negli orari appositamente indicati..











ART.15 – DETERMINAZIONI SULL’ ACCESSO E SUL RECESSO



1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio od intervento educativo non formale per gli adulti inserito nella rete locale superi il numero dei posti disponibili, vengono di norma accettate le richieste secondo l’ordine di presentazione.



2. E’ possibile derogare all’ordine di presentazione delle domande in presenza di richieste, documentate dai servizi sociali territoriali, riferite a particolari situazioni socio-familiari.



3. I provvedimenti e le comunicazioni dell’eventuale rigetto della domanda sono effettuate dall’Ufficio Comune.



4. Il soggetto gestore di un intervento educativo non formale per gli adulti inserito nella rete locale è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di necessità, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.



5. Per consentire l’accessibilità da parte dei portatori di handicap, ai sensi dell’art. 12 della Legge 104/92, il Comune promuove l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adulti











ART.16 – ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI ALLA TITOLARITA’ DEL CREDITO



1. I progetti dei servizi di intrattenimento formale per gli adulti prevedono, in linea generale, la regolare frequenza da parte degli utenti e l’adesione alle norme di comportamento richieste.



2. In caso di inadempienze protratte e non giustificate, da valutare in relazione alla durata ed alla tipologia dell’azione considerata, nonché in presenza di atteggiamenti e comportamenti non compatibili con il regolare svolgimento delle attività, l’Ufficio responsabile, sentito il soggetto gestore dell’intervento, provvede a segnalare l’utente del servizio.



3. Gli utenti segnalatii possono essere riammessi, dietro loro richiesta e previo parere favorevole del gestore dell’intervento.











ART.17 – RENDICONTAZIONE DELLE RACCOLTE SU BASE TEMATICA



1. I servizi e gli interventi posti in essere devono avere un bilancio ed un conto economico omogeneo su base tematica..



2. Per i servizi realizzati con risorse pubbliche, a gestione diretta od indiretta, l’organo competente, in corrispondenza all’avvio dell’intervento considerato, determinerà le quote di compartecipazione al servizio, nonché, se del caso, l’importo dei buoni servizio. L’istruttoria e la predisposizione degli atti è demandata all’Ufficio Regionale competente sulla base delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei Servizi, al fine di assicurare la maggiore omogeneità possibile nell’ambito della Regione.



3. Il conto dei crediti degli aderenti privati alla rete lsono disciplinati da apposite tabelle di rendicontazione, con possibilità di erogazione di buoni servizio agli utenti da parte dell’Ufficio competente.



4. Le quote di compartecipazione sono distinte dal conto dei crediti indipendentemente dal comune di residenza, e quelle valevoli per i cooperanti in formazione iniziale vengono addebitati con egual valore corrispondente al buono servizio.











ART. 18 EMISSIONE DI BUONI SERVIZIO IN COMPARTECIPAZIONE



1. I Comuni della Regione stanziano annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dallo Stato Membro per l’emissione dei buoni servizio, finalizzati a realizzare dei servizi degli utenti che li attivano.



2. L’importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascuna Regione è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dalla singola iniziativa, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa rendicontazione delle risorse regionali risultanti, i residui imponibili vengono messi a disposizione del fondo perequativo europeo, in modo direttamente proporzionale all’eccedenza stessa.



3. I buoni , su cui è riportato il controvalore monetario , il nome del titolare e la sua firma, nonché, se diverso, il nome dell’utente del servizio, sono spendibili nell’ambito dei servizi e degli interventi realizzati da soggetti aderenti alla rete di appartenenza. In casi particolari ed espressamente previsti dai piani educativi personali, allorché non sia disponibile la tipologia di offerta necessaria nell’ambito della rete, il buono può essere speso anche in servizi esterni.



4. In nessun caso possono essere ri-convertiti in denaro come crediti al consumo, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di contabilizzare a debito l’intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione/gestione del servizio .



5. L’Ufficio Responsabile della Regione eroga, direttamente o per il tramite del comune sul cui territorio è ubicata l’iniziativa considerata, i buoni servizio ai cittadini richiedenti.



6. Il buono servizio non può comunque eccedere la tariffa liberalizzata.



7. I servizi privati che ricevono i buoni servizio dagli utenti restituiscono periodicamente all’Ufficio Responsabile i buoni, unitamente ad apposita fattura riepilogativa, per la liquidazione e il pagamento del loro controvalore presso un conto di cittadinanza.











TITOLO VI



NORME FINALI







ART. 19 – NORMA FINALE



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.



2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione, anche in tempi brevi, in considerazione della definizione delle procedure di adesione alle reti nazionali dell’educazione non formale degli







E’ possibile per tutti noi interagire in modo trasparente sul blog: www.artidistrada.blogspot.com







TESTO INVIATO A TUTTI I PARLAMENTARI DELLA REPUBBLICA







Carissimi Parlamentari ! —



Dedico questa proposta di legge al Milite Ignoto della Cultura.



La presente proposta di legge interviene a colmare ritardi legislativi e secolari incoerenze concettuali di fondo e rappresenta uno strumento normativo innovativo di indirizzi e di princıpi, che mette al centro il ruolo strategico dell’intervento pubblico nella diffusione e nell’accesso alle attivita` culturali nei settori delle Arti di Strada delle Arti urbane e delle Arti dello Spettacolo (più in generale le Arti Liberali) e dunque ai diversi linguaggi artistici liberamente autodeterminati dalle persone ma disciplinate secondo diverse “forme” o “mission” di pubblica destinazione ad indicare l’interesse generale quale contesto operativo di “spazio pubblico” secondo una classificazione normativa innovativa della dimensione pubblica delle persone, che tiene conto cioè del federalismo nelle sua fattispecie più naturale per il cittadino: la strada o piazza (la semplicità, l’immediatezza naturale di fruizione), la città (la complessità del cosmopolitismo e delle diversità multiculturali in una sola città) e l’etere (la vastità dell’informazione che investe anche la privacy: radio, televisione e Internet). Obiettivo della proposta di legge e` quello di dare piena attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, tenendo conto delle modifiche introdotte al titolo V della parte seconda e, in questo quadro di riferimento, fissare linee generali di intervento, strumenti e obiettivi, al fine di promuovere pari opportunita` di accesso alla produzione, da parte di tutti gli operatori culturali organizzati in forme stabili o in forme indipendenti, valorizzando l’innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca nonché le sinergie con gli altri comparti produttivi. Parallelamente la proposta di legge si pone l’obiettivo di garantire la fruizione, la produzione e lo scambio sia regolamentato che non, delle Arti Liberali nel loro complesso quadro di espressione sociale da parte di tutti i cittadini, attraverso la realizzazione di azioni positive e interventi pubblici che delineano una forte politica di welfare e workfare per la cultura. Cio` che proponiamo e`una cittadinanza della cultura legata alla partecipazione, al pluralismo, alla crescita delle diverse realta` artistiche nazionali, imprenditoriali sia sociali che cooperative e in forma di associazionismo in grado di costituire un pilastro essenziale al consolidamento competitivo del Sistema-Paese nell’ambito delle sfide di Lisbona. Sulla base di questo principio di fondo, la proposta di legge si prefigge di migliorare e di estendere le possibilita` di concorrere alla programmazione pubblica dello Stato, delle regioni e degli enti locali.





Obiettivo prioritario e` quello di delineare un processo di superamento costruttivo degli attuali meccanismi unilateralistici e centralistici di definizione e di attribuzione delle risorse pubbliche destinate alle attivita` dello spettacolo che penalizzano altre forme di espressione artistica e popolare, introducendo paradigmi di flessibilità anche in forma federalistica (orizzontale e verticale), e nuovi criteri di erogazione delle risorse pubbliche; e al contempo promuovere novita` rilevanti nel quadro degli interventi pubblici, quali l’aumento del 5 per cento delle risorse destinate al FUA (il nuovo fondo Unico per le Arti) con la costituzione del fondo rotativo per le Arti Urbane e perequativo delle Arti di Strada:



a) Arti Urbane per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, nonché la semplificazione amministrativa locale delle attività legate alle opere dell’ingegno artistiche, artigianali o di spettacolo. In sintesi il settore delle Arti Urbane con regolamentazione dell’accesso al patrimonio pubblico ma non del libero scambio per le città metropolitane;



b) Arti di Strada per la produzione indipendente e cooperativa e/o sociale quale base fondamentale per misurare anche economicamente la qualità “liberale” dell’espressione culturale e monetaria dei cittadini-consumatori.



La possibilità di attrarre capitali privati attraverso forme di defiscalizzazione e di razionalizzazione dell’amministrazione finanziaria, insieme ad un intervento strutturale dello Stato nelle culture contemporanee e nelle culture e tradizioni popolari, rappresenta la strategia essenziale della politica pubblica per la valorizzazione della cultura che presenti un paese moderno, con una mission all’altezza delle grandi sfide della globalizzazione dei mercati: una piattaforma solida di rilancio della strategia di Lisbona, per quei paesi che vedono nell’Italia uno spazio di opportunità e di valorizzazione della cultura Mediterranea dell’Europa, uno spazio comune di incontro e confronto tra civiltà che possa fornire un quadro di legalità tale da consentire il pluralismo nella produzione e nella diffusione delle Arti, mantenendo la continuità con le tradizioni.



I processi di privatizzazione in corso gia` da qualche anno nel campo dei beni culturali non accompagnati da interventi strutturali come questo al Vostro esame non hanno garantito gli interessi della collettivita`dei residenti come servizi di prossimità, hanno introdotto ulteriori forme di dumping sociale tra varie categorie di operatori culturali e rischiano tutt’oggi di bloccare o disincentivare il libero accesso al patrimonio storico-culturale da parte della generalità dei cittadini europei. E` necessario quindi rilanciare la funzione strategica del pubblico, promuovendo quel virtuoso concorso di risorse e di investimenti fra Stato, regioni, e città metropolitane, che sappia valorizzare e coinvolgere le esperienze artistiche piu` innovative produttive e significative, in relazione con il territorio, le citta`, le periferie e le aree rurali, valorizzando in primo luogo la capacita` di cooperazione, di associazione, di rete, fra diverse realta` artistiche e fra enti pubblici in relazione al bene comune “spazio urbano” e paesaggio, valorizzando al contempo le attività del “fare sociale” che le Arti di Strada hanno sempre rappresentato in tutte le civiltà finora conosciute.



Tra i princıpi e gli indirizzi della proposta di legge quello di riconoscere pienamente la necessita` di un investimento sulla formazione ai linguaggi artistici per i ragazzi e le ragazze, a partire dalla estensione delle attuali discipline artistiche nei curriculi scolastici di ogni ordine. Per queste ragioni, promuovere la diffusione delle Arti nell’ambito degli istituti pubblici e delle universita` e` considerato un criterio cardine per l’erogazione delle risorse pubbliche destinate agli artisti, siano essi singoli, compagnie, associazioni, cooperative imprese sociali o soggetti indipendenti. A tale fine la proposta di legge istituisce il Centro per le Arti nelle scuole e nelle universita` (articolo 7), con lo scopo altresı` di promuovere l’accesso delle scuole e delle universita` agli spazi pubblici delle Arti. Nell’ambito delle politiche di welfare introdotte dalla proposta di legge mettiamo in primo piano il diritto all’accesso per tutti i cittadini e le cittadine, in sinergia con un sistema di workfare per le Arti di Strada in grado di stimolare la nascita di un mercato sociale e culturale dei “buoni servizio” che funga da camera di compensazione per la regolare messa in opera del sistema integrato dei servizi sociali con l’apporto di vocazioni, mestieri e professioni non solamente direttamente riconducibili alle attività ordinarie e spesso straordinarie degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.



In tal modo, si potranno superare inaccettabili diseguaglianze ed esclusioni basate sulla titolarità d’esercizio delle licenze per cittadini che semplicemente volevano e si crede vogliano ancora esprimersi, esercitare un mestiere, una professione culturale ma non necessariamente e obbligatoriamente costituire una impresa (artigiana o dello spettacolo: si veda a titolo d’esempio la tardiva abrogazione dell’art 121 del TUPLS intervenuta dopo 70 anni di criminalizzazioni diffuse delle libertà espressive e la conseguente assimilazione nei regolamenti amministrativi comunali delle arti di strada allo spettacolo viaggiante e delle arti urbane alle mere attività commerciali) che hanno di fatto “relegato” le migliori forze economico sociali al settore radiotelevisivo sottraendo e distraendo risorse ed opportunità ai territori, alle città e quindi alla qualità “ordinaria” della vita dei cittadini producendo una gravissima limitazione alla fruizione delle manifestazioni culturali e più in generale un grave ritardo storico nella qualità dell’accoglienza turistica ordinaria delle nostre città ma anche spesso una distorta percezione del nostro patrimonio culturale vivente da parte della comunità internazionale. Al capo III sono introdotti interventi rivolti alla gratuita` e alla definizione di tariffe sociali e alla riduzione dell’aliquota IVA al 4 per cento per le attivita` ed i prodotti artistici e di interesse culturale (supporti audiovisivi, fonografici e multimediali), che oramai in maniera imprenscindibile sono legati alla produzione e alla riproduzione ed alla distribuzione di tutte le forme di espressione artistica. Fra le politiche di welfare sono inserite forme di detrazione fiscale per i lavoratori delle arti e modifiche alle normative vigenti sulla previdenza e sull’assistenza per tutti i tre settori. Il capo IV della proposta di legge prevede, infine, indirizzi per interventi fiscali da realizzare a favore delle attivita` produttive e professionali,quali agevolazioni per iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, compagnie, associazioni e cooperative artistiche.



Prevede, inoltre, nuove misure di controllo da parte dello Stato della Societa` italiana degli autori ed editori, allo scopo di raggiungere un riequilibrio dell’attuale meccanismo di distribuzione dei proventi a favore degli iscritti.



















TESTO UNICO SULLE ARTI LIBERALI







CAPO I







DISPOSIZIONI GENERALI











ART. 1.



(Princıpi generali).







1. Le arti di Strada, Ubane e dello Spettacolo (di seguito denominate Arti Liberali o più semplicemente Arti) sono libere espressioni del pensiero artistico di donne e di uomini, patrimonio culturale, storico e artistico vivente inalienabile della collettivita`, strumenti indispensabili di crescita civile, diffusione e conoscenza di culture nonchè manifestazioni dei più alti e complessi linguaggi di comunicazione e formazione della persona umana.



2. Allo scopo di dare attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo, la fruizione, la produzione e la diffusione delle Arti da parte di tutti i cittadini e, a garanzia dei diritti civili e sociali fondamentali, realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunita` per l’accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attivita` culturali di diverse tradizioni ed esperienze artistiche dei lavoratori delle opere dell’ingegno eseguite dal vivo, con particolare attenzione a nuove produzioni e talenti, nonche´ alla mobilità delle professioni della cultura. La Repubblica tutela la libertà espressiva degli artisti, valorizza l’innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca, sostiene le produzioni giovanili e indipendenti, le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realta` artistiche, sostiene l’educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell’ambito dei curricoli scolastici e la mobilità dei ricercatori attraverso l’alta formazione negli istituti, accademie ed enti riconosciuti.



3. Sono considerati vocazioni mestieri e professioni delle Arti di Strada quelle attivita` che si svolgono come opere dell’ingegno dal vivo alla presenza diretta del pubblico nei luoghi aperti come piazze strade e che richiedono la presenza attiva dell’artista nella realizzazione dell’opera, manufatto o performance.



4. Sono considerati vocazioni mestieri e professioni delle Arti Urbane tutte quelle attività orientate alla fruizione organizzata da parte del pubblico e che richiedono quindi una regolamentazione degli spazi urbani e l’utilizzo di strutture di contenimento, quali tendoni, teatri, gallerie, aree recintate ecc.



5. Sono vocazioni mestieri e professioni delle Arti dello Spettacolo tutte quelle attività che richiedono un mercato regolamentato per la mobilità degli artisti e/o delle loro opere.



6.La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di sostegno alle Arti Liberali, al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettivita`, di valorizzare il ruolo degli artisti come partecipi alla crescita culturale e sociale di tutti i cittadini, e quindi sostenere lo sviluppo delle attivita` e dei linguaggi artistici nei territori della Repubblica. Per l’attuazione di tali finalita`, la presente legge prevede interventi pubblici dello Stato e degli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in grado di garantire, in un quadro di unitarieta` funzionale allo sviluppo federale concorrente delle Regioni, libertà, trasparenza, pluralismo e solidarieta` nell’accesso alla programmazione, alla produzione e alla diffusione delle Arti, quali componenti fondamentali che concorrono alla costituzione della cultura dei beni comuni, inalienabili e indivisibili della Repubblica.



7. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, nel rispetto dei principi sanciti all’articolo 1, è istituita la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza per le arti di seguito denominata «Commissione», con compiti di definizione degli indirizzi e delle priorita` di intervento sui vari settori, di vigilanza sul rispetto dei criteri di assegnazione delle risorse stabiliti dalla presente legge e di tutela delle liberta` delle espressioni artistiche e creative sancite dalla Costituzione. La Commissione e` composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.



8. Il Governo, le regioni, le province e i comuni, anche in forma associata, sulla base degli indirizzi generali di intervento espressi dalla Commissione concorrono al sostegno della partecipazione alla programmazione, allo sviluppo alla produzione degli artisti, per la fruizione la ricerca, e la distribuzione delle opere dell’ingegno delle arti attraverso una politica delle risorse e una programmazione nazionale di interventi pubblici finalizzate a:



a) valorizzare tutti i linguaggi espressivi nei diversi settori produttivi (di strada, urbani e dello spettacolo) , nonche´ le diverse forme di ricerca e di sperimentazione attraverso il sostegno di progetti specifici di produzione, rappresentazione, distribuzione e commercializzazione, di realta` artistiche, in forma associata o imprenditoriale, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.



b) sostenere progetti di autoproduzione consortile, valorizzando la capacita` di associazione fra diversi soggetti culturali sul territorio nazionale, e le coproduzioni tra due o piu` regioni, promuovendo giovani artisti e autori che operano nell’ambito della sperimentazione innovativa e della ricerca;



c) incentivare il recupero di spazi di uso pubblico, destinati alla produzione, alla rappresentazione ed alle manifestazioni delle Arti su tutto il territorio nazionale, ivi comprese residenze multidisciplinari di gestione pubblica con sezioni per iniziative di scambi internazionali e di sperimentazione innovativa;



d) garantire l’educazione e la formazione ai linguaggi musicali, teatrali e artistico-visivi, in tutti i curricoli scolastici di ogni ordine e grado;



e) sostenere le attivita` nelle Arti destinate ai giovani e ai bambini, anche nell’ambito di attivita` didattiche scolastiche;



f) promuovere interventi di welfare per la cultura e di workfare della cittadinanza, attraverso interventi pubblici a favore dell’accesso alla produzione e alla fruizione di attivita` e di prodotti culturali, anche mediante incentivi e interventi fiscali per gli artisti, defiscalizzazione dei prodotti rivolti ad uso sociale ed educativo, riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento di tutto il comparto, esclusione dal calcolo dell’imponibile delle donazioni certificate dagli artisti attraverso iniziative di sperimentazione innovativa nelle strutture pubbliche di forme di garanzia sulla legalità delle raccolte per la conversione in “buoni servizio per le Arti” delle donazioni liberali dei cittadini;



g) sostenere le produzioni musicali delle etichette indipendenti,







ART. 3.



(Compiti delle istituzioni).







1. Gli interventi pubblici per le Arti sulla base delle priorita` fissate dalla Commissione sono coordinati a livello nazionale nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », nell’ambito dei princıpi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.



2. Il Ministero dei beni e delle attivita` culturali, acquisito il parere della Conferenza unificata, opera il riparto del Fondo Unico per le Arti (FUA). Tale fondo ricomprende il FUS di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni nel Fondo per le arti dello Spettacolo con quota da destinarsi sentito il Ministero delle Attività produttive di concerto con le parti sociali.



3. Il Ministero dei beni culturali, sentito il parere del Ministero della Solidarietà sociale, provvede a ripartire il FUA fra quote di riserva statale destinate a progetti pilota di rilevanza nazionale e quote di riserva regionale destinate ai programmi regionali di cui al comma 4 del presente articolo.



4. Al fine di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al FUA, e` istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita` culturali, in concorso con le regioni, un servizio di monitoraggio sugli obiettivi dei progetti quadro finanziati da relativi Fondi statali di cui agli articoli 4, 5 e 6.



5. In attuazione degli articoli 1 e 2, e nell’ambito di quanto stabilito dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni:



a) concorrono, nell’ambito della Conferenza Unificata, allo sviluppo degli accordi quadro di sostegno alla produzione, la distribuzione, la ricerca e la fruizione delle opere dell’ingegno realizzate dal vivo siano esse manufatti, performance musicali o teatrali readings letterari;



b) attivano, presso i competenti assessorati, un ufficio per il diritto all’accesso ai finanziamenti, con il compito di istituire elenchi pubblici dei soggetti e delle reti culturali richiedenti risorse pubbliche;



c) definiscono, in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio, un programma regionale per la promozione e la valorizzazione delle opere dell’ingegno eseguite dal vivo, sostenendo progetti di produzione, di distribuzione e di manifestazione, della durata massima di tre anni, con particolare attenzione ai progetti di sostegno alle tradizioni popolari, alle realta` artistiche giovanili imprenditoriali o in forma di associazionismo, nonche´ ai campi della ricerca e della sperimentazione di tutti i linguaggi artistici;



d) costituiscono nei propri bilanci un fondo per le opere dell’ingegno dal vivo. A tale fondo affluiscono le risorse del FUA destinate allo svolgimento della programmazione definita nell’ambito dalla Conferenza unificata sulla base dei programmi regionali. Le regioni concorrono, altresı`, con proprie risorse alla formazione dei fondi di bilancio, per una quota pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione regionale degli interventi per le opere dell’ingegno dal vivo;



e) svolgono, in concorso con il Ministero delle Attività produttive, il monitoraggio sul perseguimento degli accordi obiettivi e coordinano i risultati dei progetti finanziati con il concorso degli Enti Bilaterali sul proprio territorio.







5. I comuni e le province:



a) partecipano alla programmazione negoziata regionale degli interventi per le opere dell’ingegno dal vivo in concerto con gli Enti Bilaterali del terziario, del turismo e dell’artigianato;



b) promuovono e realizzano, nell’ambito del programma regionale, progetti per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, strutture, immobili e beni demaniali, da destinare all’utilizzo delle Arti di Strada, Urbane e dello Spettacolo;



c) svolgono i compiti attinenti alla erogazione ed al controllo dei servizi per le Arti, ovvero alla comunicazione istituzionale tramite i SUAP ed alla semplificazione delle procedure autorizzatorie e di rilascio delle licenze per tutto il comparto;



d) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari, in osservanza dei princıpi stabiliti dalla presente legge;



e) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili delle spettacolo dal vivo di residenze multidisciplinari pubbliche.



6. Nell’ambito dei compiti di cui al comma 5 e al fine di individuare le priorita` della programmazione degli accordi quadro di ogni settore delle Regioni, i comuni, all’interno di una logica partecipativa delle municipalita` che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle cittadine e di tutte le realta` territoriali impegnate nel campo delle opere dell’ingegno dal vivo e della cultura, attivano consultazioni di base e cicli di incontri.



CAPO II







STRUMENTI E RISORSE







ART. 4.



(Risorse del Fondo unico per le Arti).



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il FUA, per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo di tutti i settori delle Arti Liberali previsti dalla presente legge, e` incrementato annualmente, in sede di legge finanziaria, di una quota pari al 5 per cento del suo ammontare totale. L’in

cremento delle risorse finanziarie da destinare al FUA e` aggiornato in base al tasso di inflazione programmata previsto per l’anno cui e` riferito l’incremento.



2. Le quote del FUA da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle attivita` di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d), sono definite nell’ambito della Conferenza unificata in relazione alla programmazione nazionale degli interventi pubblici per le varie Arti (di strada, urbane e dello spettacolo) determinata secondo i princıpi e gli indirizzi stabiliti dalla presente legge.



3. La relazione annuale sulla riconversione del FUS e sull’adeguamento complessivo dello spettacolo di cui all’articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e` trasmessa alla Commissione di cui all’articolo 2, comma 2, e alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La relazione deve contenere anche i dati dei singoli contributi pubblici concessi sulla base dei princıpi stabiliti dalla presente legge, con l’indicazione della relativa iniziativa originaria. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere in riferimento alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla relazione di adeguamento al FUA.



4. All’incremento del finanziamento del FUA previsto dal comma 1 si provvede mediante:



a) l’utilizzo di una quota minima del 10 per cento dei proventi della Societa` italiana dagli autori ed editori (SIAE) derivanti dall’esecuzione di opere di dominio pubblico;



b) i fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;



c) l’utilizzo dei proventi derivanti dal gioco del bingo.



d) eventuali altre fonti derivanti da manifestazioni di interesse in seguito alle audizioni della Commissione.



ART. 5.



(Fondo rotativo per le Arti Urbane).



1. E` istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita` culturali, il Fondo rotativo per le Arti Urbane con lo scopo di recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, strutture, immobili e beni demaniali, da destinare alle attivita artistiche organizzate dagli artisti per la fruizione del pubblico.



Tale Fondo provvederà a finanziare:



a) residenze multidisciplinari di gestione pubblica;



b) spazi espositivi



c) aree attrezzate per la mobilità e l’accoglienza degli artisti



d) sale teatrali;



e) sale di registrazione e di esecuzione musicali;



f) laboratori per artisti nei centri di interesse turistico storico e architettonico.



2. A valore sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati contributi destinati a progetti promossi da regioni, province o comuni, anche in forma associata, allo scopo di:



a) incentivare la riqualificazione di spazi urbani in disuso per finalita` culturali e sociali;



b) sostenere la creazione di una rete di strutture pubbliche destinate alle attivita` multidisciplinari di produzione delle opere dell’ingegno dal vivo, in particolare delle associazioni, delle cooperative e delle realta` imprenditoriali giovanili.



3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’onere finanziario dei progetti di cui al medesimo comma 2. I progetti costituiscono parte della programmazione nazionale degli interventi pubblici per le Arti Urbane, realizzata attraverso un Accordo Quadro per il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, nell’ambito della Conferenza unificata, allo scopo di determinare le priorita` di accesso dei progetti ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1.







ART. 6.



(Fondo perequativo per le Arti di Strada).



1. A sostegno delle attivita` libere della cittadinanza per l’espressione delle opere dell’ingegno dal vivo e` istituito, presso il Ministero dei beni e delle attivita` culturali, il Fondo perequativo per le Arti di Strada avente lo scopo di promuovere la produzione culturale indipendente e cooperativa, destinato anche alle produzioni indipendenti e giovanili, con attenzione alle forme di ricerca e di sperimentazione, nonche´ alle forme di integrazione e di interazione fra le diverse attivita` di espressione delle opere dell’ingegno dal vivo, a cui si accede per progetti professionalizzanti della durata massima di tre anni, sulla base dei criteri di cui all’articolo 8. Le risorse del Fondo sono gestite dallo Stato in concorso con le regioni che, nell’ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa e nel rispetto dei princıpi stabiliti dalla presente legge, definiscono un programma regionale di interventi pubblici adatto a compensare gli squilibri di tali attività tra nord e centro-sud e tra l’Italia con altri paesi della UE.











ART. 7.



(Centro per le Arti e lo spettacolo nelle scuole

e nelle universita`).







1. Nell’ambito degli indirizzi stabiliti all’articolo 2, al fine di promuovere e di sostenere le attivita` artistiche dei giovani e dei bambini, anche nell’ambito delle attivita` didattiche scolastiche, e` istituito presso la competente Direzione generale del Ministero della Pubblica Istruzione il Centro per le Arti nelle scuole e nelle universita`. Il Centro dispone di uno specifico finanziamento la cui entita` e` definita nell’ambito degli indirizzi generali e delle priorita` stabiliti dalla Commissione, nel limite dei finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 9.



2. Allo scopo di organizzare gli eventi e le attivita` didattiche previsti all’articolo 9, comma 1, lettera b), e` istituito, presso la Direzione generale di cui al comma 1, un

ufficio di coordinamento, con una propria rappresentanza decentrata in ciascuna regione, con il compito di promuovere e distribuire le attivita` di spettacolo all’interno delle strutture scolastiche e universitarie.











ART. 8



(Misure di accompagnamento per le Arti di Strada)



1.Il Governo, sentito i pareri delle competenti commissioni, è tenuto a presentare al Parlamento con Legge delega del Ministro della Solidarietà Sociale, un piano straordinario di reinserimento professionalizzante di quei soggetti svantaggiati e incapienti operanti nel settore delle Arti di Strada ex art 121 e art 68 TULPS, individuati dai controlli incrociati tra le questure, i comuni e le realtà associative nazionali di riferimento.







Art. 9



(Criteri per l’erogazione delle risorse).







1. Gli interventi pubblici programmati in sede di Conferenza unificata e la distribuzione delle risorse dei Fondi statali di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono realizzati sulla base di parametri qualitativi, per la valorizzazione delle realta` artistiche piu` significative non necessariamente dotate di residenza, a sostegno di progetti della durata massima di tre anni, in conformita` ai seguenti princıpi:



a) capacita` di rete e di associazione fra realta` artistiche organizzate, di artisti e di promotori e agenti della medesima regione, o di regioni diverse, destinate alla realizzazione ed alla dimostrazione di opere dell’ingegno dal vivo nelle varie espressioni musicali, teatrali, artigianali ecc.;



b) attivita` nelle scuole e nelle universita`, per la progettazione la realizzazione e la rappresentazione di opere o spettacoli e iniziative sperimentali dal vivo, stage, attivita` didattiche multidisciplinari e corsi e sessioni d’esame sulla cultura e le arti applicate;



c) promozione della contemporaneita` italiana e straniera, con particolare riferimento alla sperimentazione innovativa nell’uso delle tecnologie e nelle sinergie con la ricerca nei diversi settori industriali;



d) sviluppo di soggetti stabili non aventi fini di lucro i cui utili sono interamente reinvestiti nella rispettiva attivita`;



e) diffusione della produzione dello spettacolo e dimostrazioni di opere dell’ingegno dal vivo all’estero, mediante iniziative di scambi e di coproduzioni promosse dal Ministero dei beni e delle attivita` culturali, dalle regioni e dagli enti locali anche in forma associata.







2. Le compagnie, le associazioni le società e le cooperative delle Arti, in attivita` da almeno tre anni e disponibili ad effettuare in un anno almeno trenta date all’interno di istituti scolastici e universitari, possono concorrere all’ottenimento dei finanziamenti pubblici previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:



a) statuto che comprova la costituzione delle realta` artistiche da almeno tre anni;



b) applicazione delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali vigenti nelle forme di assunzione a tempo determinato o indeterminato, di collaborazione a progetto, di prestazione occasionale;



c) attivita` economica rendicontata che attesta la continuita` della produzione artistica da almeno tre anni;



d) produzione di materiali pubblicitari sull’attivita` artistica prodotta.



3. Le compagnie, le associazioni le società e le cooperative delle Arti di nuova costituzione, nonché le associazioni nazionali aderenti all’AGIS possono coordinare la presentazione di candidature le associazioni



3. L’entita` del finanziamento pubblico per uno specifico progetto e` inversamente proporzionale alla disponibilita` di sponsorizzazioni private ad esso destinate.







ART. 10.



(Fonti di finanziamento).



1. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 si provvede tramite:



a) l’utilizzo dei proventi derivanti allo Stato dalla vendita dei biglietti delle lotterie;



b) l’utilizzo di una quota minima del 30 per cento dei proventi del lotto, secondo l’aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;



c) fondi dell’Unione europea.



2. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 8 si provvede mediante risose individuate dal Governo



3.Nell’ambito della programmazione annuale il Ministero dei beni e delle attivita` culturali ripartisce le quote derivantidalle entrate di cui al comma 1 da destinare agli interventi previsti dagli articoli 5, 6 e 7.







CAPO III







POLITICHE DI WELFARE







ART. 11.



(Gratuita` e condizioni tariffarie ridotte per l’accesso alle attivita` culturali).



1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle loro competenze, sono tenuti a garantire condizioni tariffarie ridotte o gratuite per l’accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici, destinate ai cittadini e alle cittadine a basso reddito e ai giovani fino al termine degli studi.







ART. 12.



(Riduzione dell’aliquota IVA).



1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle attivita` che si svolgono nell’ambito della Arti di Strada Urbane dello Spettacolo e degli audiovisivi, ovvero sugli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, sui concerti vocali e strumentali, sugli spettacoli di burattini e di marionette, sulle mostre ed esposizioni, si applica l’aliquota IVA al 4 per cento.



2. Sui prodotti di interesse culturale, come definiti al comma 3, nonche` sulle attivita` che si svolgono nell’ambito della cultura e degli audiovisivi, ivi compresi quelli contrassegnati dal bollo SIAE, si applica l’aliquota IVA al 4 per cento.



3. Per prodotti di interesse culturale si intendono i supporti audiovisivi, fonografici e multimediali, quali cassette audio e video, CD, CDROM, DVD, i prodotti cine matografici e discografici.



4. Sono fatte salve le eventuali condizioni piu` favorevoli in materia di aliquota IVA previste da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



5. Ai teatri con capienza fino a cento posti e agli spazi riconosciuti, a livello nazionale e locale, come luoghi della ricerca e della sperimentazione si applica, esclusivamente per quanto riguarda i diritti d’autore, il 10 per cento dell’IVA sugli incassi relativi alle attivita` di cui al comma 1.











ART. 12.



(Detrazioni fiscali per i lavoratori



delle Arti).







1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti e ai tecnici professionisti delle Arti e` consentita la deduzione dei costi e dell’IVA relativi al vitto, all’alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attivita`.











ART. 13.



(Previdenza e assistenza).







1. In considerazione della caratteristica di etrema flessibilità dei lavoratori del comparto artistico e, fatta salva l’obbligatorieta` dell’iscrizione all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo obbligatorio sugli emolumenti ricevuti per lo svolgimento delle attivita` di spettacolo e` ridotto al 15 per cento.



2. per i lavoratori delle Arti di Strada e delle Arti Urbane e più in generale per il calcolo dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto alla pensione si rimanda al riordino ed alla riforma dei fondi Pensione .















CAPO IV







INTERVENTI DI RIFORMA FISCALE











ART. 14.



(Interventi fiscali per le attivita` produttive e professionali).







1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dei beni e delle attivita` culturali e dell’economia e delle finanze, e` delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme sulle misure e sugli interventi di riforma fiscale relativi alle attivita` produttive e professionali connesse all’esecuzione di opere dell’ingegno dal vivo. Il decreto legislativo e` adottato sulla base dei seguenti princıpi e criteri direttivi:



a) interventi di agevolazione fiscale a favore di compagnie, di associazioni e di cooperative delle Arti di Strada, Urbane e dello Spettacolo;



b) agevolazioni fiscali per iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attivita di realizzazione di opere dell’ingegno dal vivo;



c) norme di defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche destinate alla produzione culturale che non hanno qualita` di

sponsor;







Un artista…..non finanziato dal Vaticano progressista individualista !!
salsa
2006-12-22 00:08:53 UTC
Se sei filo-illuminista come mai non ti si è accesa la lampadina che potresti essere tu a fondare il "Partito degli elettricisti".........illumineresti il mondo con le tue idee !
Bimbomix
2006-12-22 00:05:35 UTC
cambia idee
Ariel
2006-12-22 00:03:52 UTC
Mai valutato il caso di tentare con una difficile ma ben più civica ed umana CONVIVENZA?
anonymous
2006-12-21 23:54:16 UTC
dovrebbe essere di sinistra, mi sembra ovvio


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