Il provvedimento sul legittimo impedimento bocciato dalla Corte Costituzionale era stato approvato in via definitiva dal Senato il 7 aprile scorso, dopo che il 3 febbraio era stato approvato dalla Camera.
Il ddl era stato redatto dal capogruppo del Pdl in commissione Giustizia alla Camera, Enrico Costa e dal vicepresidente del gruppo Udc Michele Vietti.
Il provvedimento, composto di due articoli e otto commi, ruotava intorno a un presupposto: per il presidente del Consiglio, chiamato a comparire in udienza in veste di imputato, avrebbe costituito legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". La stessa cosa sarebbe valsa per i suoi ministri. La norma avrebbe avuto natura transitoria e sarebbe cioè durata al massimo 18 mesi, in attesa che il Parlamento, con legge costituzionale, disciplinasse le prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri, compresa, quella, sulla modalità della loro partecipazione ai procedimenti penali.
Ecco, punto per punto, cosa prevedeva la legge:
Leggi e regolamenti - Leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque potevano essere considerate legittimo impedimento. In particolare si indicano: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 n.400 e successive modificazioni; gli articoli 2,3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 n.303 e successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.
"Attività coessenziali" - Si spiega inoltre che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche tutte quelle attività "coessenziali" alle funzioni di governo. Il giudice, su richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà rinviare il processo ad altra udienza.
I processi in corso - La normativa si è applicata anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge.
Il certificato di Palazzo Chigi - A certificare che esiste un impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni", sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo "ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi".
Prescrizione - Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio ("secondo quanto prevede l'art. 159 del codice penale primo comma n.3 e si applica il terzo comma dello stesso articolo"). Questo significa che si sospende il corso della prescrizione quando c'è "la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell'imputato o del suo difensore". In caso di sospensione, dunque, "l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni". La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Legge costituzionale - Il testo si applica "fino all'entrata in vigore della legge costituzionale" che dovrà contenere "la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri". E che dovrà fare riferimento alla "disciplina attuativa delle modalità di partecipazione" di premier e ministri ai processi. Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza.
Serenità. L'obiettivo della norma è quello di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni" di governo.