Domanda:
aiuto urgenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!dieci punti x ki mi aiuta?
pikkolaa95
2008-01-05 05:03:05 UTC
ho bisogno di avere info su cosa è il D.P.R. 10 settembre 1915, n.915 è urgentiximo x scuola da consegn lunedi cm compito di voto se lo faccio male sn ***** miei tipo ns in pagella xo domani devo andare a milano x motivi seri e nn poxo mancare e qnd nn poxo farlo domani mi serve x gg urgentiximo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10 pti a ki mi risponde qlcs di sensato entro gg!!!!!!!!!!!!!!!please
Quattro risposte:
romance
2008-01-05 05:19:35 UTC
Con questo provvedimento le attività connesse allo smaltimento e al recupero dei rifiuti vengono considerate anche sotto il profilo dei rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
a.XiS
2008-01-05 05:13:04 UTC
http://www.regione.emilia-romagna.it/tributi/pdf/26.pdf



trovi quello che stai cercando



è una legge sullo smaltimento dei rifiuti =)



puoi anche gia stamparlo da la direttamente



ciao cara ;-)
Alex Rggale
2008-01-05 05:07:46 UTC
Non so che coas sia ma prova su google, o su yahoo o in alterantiva su wikipedia.

www.google.it

www.yahoo.it

www.wikipedia.org
Paladino Oscuro
2008-01-05 05:10:29 UTC
Titolo I



Disposizioni generali





(Artt. 1-4 l.n.)





1. — Il segretario di ogni Consiglio notarile, entro la prima quindicina del mese di dicembre, compila una tabella, debitamente verificata e vistata dal presidente del Consiglio medesimo, nella quale devono essere indicati:



1) il Comune sede del Consiglio notarile, il numero ed i nomi dei suoi membri;



2) i Comuni sedi dell’archivio distrettuale e degli archivi mandamentali, coi nomi degli impiegati addetti ad ogni archivio, giusta le notizie fornite dal conservatore dell’archivio distrettuale;



3) i Comuni o frazioni di Comune, sedi dell’ufficio notarile; ed il nome dei notari, dei coadiutori e di coloro che, ai sensi dell’art. 6 della legge, sono autorizzati ad esercitare temporaneamente le funzioni di notaro;



4) le sospensioni, le interdizioni, le inabilitazioni, le cessazioni temporanee dall’esercizio per qualsiasi causa; e le sopravvenute incapacità all’adempimento dell’ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità.



Copia di tale tabella deve essere trasmessa, non più tardi del 31 dicembre di ogni anno, alla cancelleria della Corte o sezione di Corte di appello ed a quella del Tribunale o dei Tribunali civili compresi nel distretto notarile, nonché all’archivio notarile distrettuale ed agli archivi mandamentali, perché sia esposta al pubblico.



Essa deve essere tenuta al corrente. All’uopo il segretario del Consiglio notarile deve comunicare, di volta in volta che si verifichino, le variazioni ai cancellieri addetti agli uffici giudiziari sopra indicati ed al conservatore dell’archivio notarile distrettuale, che, a sua volta, ne dà notizia ai conservatori degli archivi notarili del distretto.



Altra copia della tabella deve inviarsi entro lo stesso termine al Ministero di grazia e giustizia.





2. — La dichiarazione [e gli atti,] di cui all’art. 1, n. 3, della legge, debbono dai notari che li abbiano ricevuti essere depositati:



le prime, [in originale,] entro dieci giorni dalla data di esse, nella cancelleria della Pretura competente, affinché dal cancelliere vengano adempite le ulteriori formalità prescritte dall’art. 955 (ora 484) del Codice civile;



[i secondi, in originale od in copia autentica, entro quindici giorni dalla data degli atti medesimi, nella cancelleria del competente Tribunale, affinché dal cancelliere si possa procedere alla trascrizione ed affissioni prescritte dall’art. 9 del codice di commercio] (1).



Gli indicati documenti possono dal notaio essere trasmessi alla competente cancelleria per mezzo della posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, se egli non abbia il suo ufficio nel Comune, ove ha sede il Tribunale o la Pretura.



La delega di procedere alle operazioni indicate nell’art. 1, n. 4, della legge è fatta con la sentenza che le ordina o con provvedimento successivo.



La sentenza o il provvedimento, a cura della parte istante, è notificato al notaro, che procederà alle operazioni delegategli a norma di legge.





(1) Le parti in parentesi quadre sono da ritenersi implicitamente abrogate sia per effetto dell’abrogazione del Codice di Commercio sia per effetto della disposizione contenuta nell’art. 52 disp.att. al c.c.





3. — La disposizione dell’art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai sensi dell’art. 165 della legge stessa.



[Qualora nella circoscrizione di un Tribunale civile, per modificazioni della tabella indicata dall’art. 4 della legge, il numero dei posti notarili superi quello di 14, potranno essere istituiti mediante decreto reale (ora del Capo dello Stato) e previo il parere della Corte o sezione di Corte di appello, il Collegio ed il Consiglio notarile] (1) (2).





(1) Comma abrogato ex art. 9, c. 2, d.lgs. 3-12-1999, n. 491.



(2) Cfr. art. 9, c. 1, d.lgs. 491/1999 cit. che dispone: "1. Le norme del presente decreto non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinano dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni".





4. — Con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto reale (ora del Capo dello Stato), che riunisce uno o più distretti notarili ad altro distretto limitrofo, si intendono sciolti i rispettivi Consigli; ed il presidente del Tribunale civile del capoluogo dell’unico distretto, o un giudice da lui delegato, ne esercita le attribuzioni, ai sensi dell’art. 95 della legge.



Nei tre mesi successivi il presidente o il giudice delegato convocherà il nuovo Collegio, al fine di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio notarile; richiedendo, ove occorra, ai presidenti dei Consigli il ruolo dei notari che componevano il Collegio del rispettivo distretto notarile.



Le stesse disposizioni si osservano, in quanto siano applicabili, anche nel caso di istituzione di un nuovo Collegio.



Gli atti, i registri, i sigilli ed i fondi di cassa del Consiglio notarile del distretto soppresso sono dal presidente cessante consegnati al presidente del nuovo Consiglio entro un mese dalla costituzione, redigendone apposito verbale.





5. — Al Comune capoluogo di mandamento deve essere assegnato almeno un posto di notaro, se motivi d’ordine topografico o la scarsa quantità degli affari non consiglino diversamente.



Per le revisioni della tabella, di cui all’art. 4 della legge, il reddito annuo è determinato in base all’ammontare degli onorari riscossi dai notari del distretto per gli atti stipulati nell’interesse degli abitanti del luogo.







Titolo II



Dei notari





Capo I



Della nomina dei notari





Sezione I



Pratica notarile





(Artt. 5-7 l.n.)





6. — La domanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve essere corredata dai seguenti documenti:



1) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove l’aspirante risiede [e legalizzato dal prefetto della provincia o dal sottoprefetto] (1). Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre inoltre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;



2) certificato generale del casellario giudiziale;



3) certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione l’aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali in corso d’istruzione o in giudizio siano a carico dell’aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 1 per il certificato di moralità;



4) diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell’Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;



5) dichiarazione di consenso da parte del notaro presso cui si vuole eseguire la pratica;



6) ricevuta comprovante il pagamento della tassa, dovuta ai sensi dell’art. 30 della tariffa annessa alla legge notarile (ora art. 36 della tariffa approvata con l. 22-11-1954, n. 1158).



Per usufruire del beneficio della pratica abbreviata, l’aspirante deve farne dichiarazione nella domanda, ed esibire i documenti che attestino il possesso dei requisiti, di cui all’art. 5, n. 5, capoverso 1°, della legge.



I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti o le copie certificate conformi di qualsiasi natura: ed i certificati, di cui ai nn. 1, 2 e 3, debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.





(1) Le parole in parentesi quadra sono da ritenersi implicitamente abrogate in quanto non è più prescritta la legalizzazione prefettizia.





7. — Il segretario del Consiglio notarile, appena sia ordinata la iscrizione dell’aspirante notaro tra i praticanti, prende nota del provvedimento nel registro dei praticanti, di cui all’art. 99, n. 4, del presente regolamento.



L’iscrizione deve essere datata; e deve enunciare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza del praticante, la data della laurea, il nome del notaro presso cui la pratica sarà fatta, e, nel caso previsto dall’ultima parte dell’art. 5, n. 5, della legge, anche la data della iscrizione nel registro dei praticanti della segreteria del Consiglio notarile del distretto, dal quale il praticante proviene.



Il segretario del Consiglio notarile, sottoscritta la contromatrice, la consegna al praticante.





8. — Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti.



La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d’interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.



La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e sultanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell’ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio.



A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell’ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice.



Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all’interessato.





9. — Il praticante, che intenda di proseguire la pratica presso altro notaro dello stesso distretto, deve farne analoga dichiarazione alla segreteria del Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempiuto i doveri della pratica pel tempo anteriore, ed il certificato di accettazione del notaro presso cui vuole continuarla.



Approvata la nuova designazione, il segretario del Consiglio notarile ne prende nota nel registro dei praticanti; e restituisce all’interessato il certificato della pratica già compiuta, dopo averlo fatto vistare dal presidente del Consiglio notarile.



Il praticante, che intenda di continuare la pratica in un altro distretto, deve uniformarsi alle disposizioni di cui sopra; ed allegare alla domanda per la iscrizione nel nuovo distretto anche la contromatrice della iscrizione precedente.



Al praticante, che non adempia nel termine di due mesi alle suindicate formalità, non sarà tenuto conto della pratica anteriormente compiuta.







Sezione II



Esame di idoneità





10-20. — (Omissis) (1).





(1) Implicitamente abrogati in quanto disciplinavano l’esame di idoneità.







Sezione III



Concorsi ai posti di notaro





21-29. — (Omissis) (1).





(1) Articoli da ritenersi implicitamente abrogati in quanto la materia sui concorsi a posto di notaio è stata disciplinata ex novo. Cfr. attualmente il d.P.R. 1953/1926 e la l. 197/1976.







Sezione IV



Cambi di residenza





30. — Le domande di cambio di residenza devono essere presentate al Ministero della giustizia con i seguenti documenti:



1) quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 22 lett. a) del presente regolamento;



2) il documento richiesto al n. 1 lett. b) dello stesso articolo;



3) un certificato del conservatore dell’archivio notarile, da cui risulti il numero degli atti rogati nell’ultimo quinquennio nell’interesse degli abitanti del Comune, e l’ammontare dei relativi onorari;



4) un certificato del Presidente del Consiglio notarile che attesti che il richiedente abbia preso possesso almeno da due anni della sede da cambiare, e vi abbia esercitato effettivamente le sue funzioni.





31. — Il Ministero comunica gli atti indicati nell’articolo precedente ai Consigli notarili per il loro parere.



Se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il Consiglio non abbia dato il parere, il presidente del consiglio stesso nei dieci giorni successivi deve trasmettere gli atti alla Corte o sezione di Corte di appello, la quale, udito il ministero, esprime senz’altro il suo parere motivato in Camera di consiglio.



La pressoché uguale importanza delle sedi notarili, richiesta dall’art. 17 della legge, deve per ognuna di esse desumersi dal numero complessivo degli affari, dall’ammontare degli onorari, dai mezzi di comunicazione, dalla vicinanza dei centri di maggiore attività economica, e da tutti quegli altri criteri di valutazione che possano rendere preferibile un luogo ad un altro.







Capo II



Dell’esercizio delle funzioni notarili





Sezione I



Delle cauzioni notarili





(Artt. 18-28 l.n.)





32. — I notari di prima nomina debbono, non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e con istanza corredata del decreto di nomina e dei documenti comprovanti la idoneità della cauzione, promuovere dal Consiglio notarile il parere richiesto dall’art. 21 della legge.



Per i notari titolari di uffici notarili assegnati a Comune suddiviso in frazioni o a frazione di Comune, l’ammontare della cauzione deve essere commisurato in rapporto alla popolazione dell’intero Comune.



Il Consiglio, esaminati i documenti e fatti produrre o rettificare quelli di cui abbia riconosciuta la mancanza o la irregolarità, dà il parere; e, non più tardi di trenta giorni, trasmette gli atti con la copia della deliberazione al Tribunale civile, il quale nei quindici giorni successivi pronuncia in Camera di Consiglio sulla idoneità della cauzione offerta, previo l’avviso in iscritto del pubblico ministero.



I notari trasferiti in altra sede sono tenuti a prestare una nuova cauzione. Se il vincolo apposto alla cauzione prestata per la sede precedente fosse stato originariamente dichiarato estensibile a qualunque altra sede successiva, in questo caso i notari suddetti, sempre che abbiano già iniziati gli atti per lo svincolo relativamente alla sede precedente e fermo l’obbligo di completare, ove occorra, la cauzione, possono continuare l’esercizio nella nuova sede durante il procedimento dello svincolo, salvo nel loro riguardo il disposto dell’art. 36 della legge. Esaurito il detto procedimento, il notaro deve curare che sia dichiarata nelle forme prescritte dal presente articolo la idoneità della cauzione anche per la nuova sede.





33. — Gli emolumenti spettanti agli ingegneri dell’ufficio tecnico erariale o del genio civile per le operazioni di cui all’art. 20, secondo capoverso, della legge, sono quelli stabiliti dagli articoli 378 e seguenti della tariffa civile approvata con R.d. 23 dicembre 1865, n. 2700 (ora dal d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352).





34. — Se la cauzione sia offerta in denaro, la somma deve essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti. In tal caso, come pure nell’altro in cui la cauzione sia offerta in rendita del Debito pubblico, o in titoli emessi o garentiti dallo Stato, il notaro deve presentare la polizza, il certificato d’iscrizione della rendita, o i titoli, con l’annotazione del vincolo cauzionale; ed insieme il listino ufficiale di una delle Borse dello Stato del giorno in cui la rendita o i titoli vennero presentati per l’apposizione del vincolo.



Se la cauzione sia invece offerta con ipoteca sopra beni immobili, dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la idoneità, l’ipoteca verrà costituita mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaro, coll’intervento del presidente del Consiglio notarile.



Il notaro deve all’uopo presentare alla segreteria del Consiglio in originale o in copia autentica, il provvedimento del Tribunale che riconobbe l’idoneità dell’offerta cauzione ipotecaria insieme con tutti i documenti. Quelli comprovanti l’idoneità della cauzione in beni immobili saranno poi riconsegnati alla cancelleria del Tribunale; e vi sarà unita per cura del notaro una copia autentica dell’atto di costituzione ipotecaria ed un certificato del conservatore delle ipoteche (ora dei registri immobiliari), dal quale risulti che non venne successivamente iscritta alcun’altra ipoteca.





35. — Quando a seguito dell’ultimo censimento dei Comuni dello Stato risulti aumentata la popolazione residente o legale del Comune sede dell’ufficio notarile, in modo che la cauzione divenga insufficiente, questa deve essere aumentata nella misura stabilita nell’art. 20 della legge.



Se dallo stesso censimento risulti diminiuta la popolazione residente o legale, per cui la cauzione prestata sia divenuta esuberante, il notaro può domandarne la riduzione, osservando il disposto dell’art. 42 della legge.



Nel caso in cui il notaro sostituisca un modo di cauzione ad un altro, il Tribunale, riconosciuta la idoneità della nuova cauzione, con lo stesso provvedimento ordina senz’altro lo svincolo della precedente.



Alle domande di svincolo della cauzione deve allegarsi, a cura degli interessati, un certificato del conservatore dell’archivio notarile, da cui risulti che gli atti del notaro furono sottoposti alla ispezione e verifica prescritta dall’art. 108 della legge, e furono completati e regolarizzati quelli riscontrati incompleti od irregolari a norma dell’art. 149 del presente regolamento, indicando specificatamente le irregolarità che furono riscontrate insanabili.







Sezione II



Delle altre formalità per l’esercizio



delle funzioni notarili





36. — Il presidente del Tribunale, accertato l’adempimento di quanto è prescritto dall’articolo 34 del presente regolamento, ammette il notaro alla prestazione del giuramento; e nel verbale relativo farà anche cenno del modo col quale è stata fornita la cauzione.



Dopo la prestazione del giuramento, tutti gli atti riguardanti la cauzione data mediante ipoteca sono dal cancelliere rimessi al presidente del Consiglio notarile; il quale, dopo averli elencati, li ordina cronologicamente e li conserva in distinti fascicoli per ciascun notaro.



Se la cauzione è fornita mediante deposito in danaro o in rendita del Debito pubblico od in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, si restituiranno al notaro, dopo la prestazione del giuramento, la polizza, il certificato o il titolo.





37. — Il sigillo, di cui nell’art. 18, n. 4, della legge, deve avere il diametro di trentacinque millimetri, e contenere nella leggenda il primo nome del notaro, quale risulta dall’atto di nascita, oltre il cognome, la paternità e la residenza.



Se l’ufficio del notaro è assegnato ad una frazione di Comune, la leggenda deve contenere anche il nome della frazione, oltre quello del Comune.



Qualora si debba modificare alcuna delle indicazioni della leggenda, il presidente del Consiglio notarile rilascia il nuovo sigillo dopo aver ritirato l’altro, e previa l’osservanza della formalità prescritta dagli artt. 18, n. 5, della legge e 40 del presente regolamento.



Il sigillo ritirato deve essere a cura del presidente del Consiglio notarile (ora capo dell’Archivio Notarile) annullato mediante l’incisione di un segno di croce; e deve quindi essere conservato nell’Archivio come quelli dei notari che hanno cessato dall’esercizio, a termini dell’art. 40 della legge.



È vietato al notaro di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal Consiglio notarile.





38. — Nel ruolo dei notari esercenti nel distretto deve indicarsi per ciascun notaro e successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, la data dell’esame d’idoneità e del decreto di nomina o di trasferimento, la residenza e la cauzione prestata.



Quando la cauzione sia prestata in beni immobili, nel ruolo si indicheranno la data dell’iscrizione ipotecaria e della rinnovazione, se ebbe luogo, e l’ufficio della conservatoria delle ipoteche (ora dei registri immobiliari), dove tali formalità furono eseguite.



Il conservatore delle ipoteche (ora dei registri immobiliari), non appena abbia provveduto alla rinnovazione della iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 20, ultimo capoverso, della legge, ne dà avviso al presidente del Consiglio notarile.



In altra colonna del suddetto ruolo si annotano le benemerenze e le distinzioni dei notari, le pene ed i provvedimenti disciplinari e la riabilitazione ottenuta. A questo fine, i cancellieri devono dare comunicazione al Consiglio notarile, oltreché di tutti i provvedimenti emessi dall’autorità cui essi sono addetti in materia penale e disciplinare contro i notari, anche delle sentenze e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione.





39. — Il presidente del Consiglio notarile ordina la iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti, sulla istanza dell’interessato, ai sensi dell’art. 24, 2° capoverso, della legge, dopo essersi assicurato dell’adempimento per parte del notaio di quanto è prescritto dagli artt. 18 al 24 della legge stessa e dagli artt. 32 e seguenti del presente regolamento.



Il notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa al diritto dovuto al Consiglio notarile per la pubblicazione dell’avviso di ammissione all’esercizio del notariato, nella misura fissata dall’art. 32 della tariffa annessa alla legge (ora art. 36 della tariffa approvata alla legge 22-11-1954, n. 1158).



Uguale procedura si osserva anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra sede notarile dello stesso distretto.



Avvenuta la iscrizione nel ruolo, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al conservatore dell’archivio distrettuale.



Nel caso di riunione di due o più distretti, giusta il disposto dell’art. 3 della legge, la iscrizione dei notari nell’unico ruolo del nuovo distretto è fatta d’ufficio dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato a rappresentare i Consigli disciolti.





40. — Il registro in cui il notaro deve, ai sensi dell’art. 18, n. 5, della legge, scrivere la propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo è formato nei suoi fogli da una matrice e da due contromatrici.



Il notaro scrive la propria firma accompagnata dalla impronta del sigillo, tanto nella matrice, quanto in ciascuna delle due contromatrici, dovendo queste essere trasmesse, a cura del presidente del Consiglio notarile, l’una al presidente del Tribunale civile del distretto e l’altra al pretore del mandamento, nel quale trovasi lo studio del notaro.



Qualora il notaro sia fisicamente impedito a trasferirsi nella segreteria del Consiglio per ricevere il sigillo e per scrivere nel registro la propria firma, il presidente del Consiglio notarile può, sulla domanda ed a spese del notaro impedito, recarsi presso di lui per l’adempimento delle accennate formalità, o delegare all’uopo un altro membro del Consiglio notarile.



Il notaro deve diligentemente custodire il proprio sigillo; e, nel caso di smarrimento, farne denunzia entro 24 ore al presidente del Consiglio notarile pei provvedimenti indicati nell’articolo 23 della legge.





41. — Nel caso di trasferimento del notaro in altra residenza, il presidente del Consiglio notarile non può fornire il nuovo sigillo, sino a che il notaro, non abbia provveduto alla consegna del vecchio sigillo, a norma dell’art. 40 della legge e 37 del presente regolamento.





42. — Nessuna iscrizione nel ruolo dei notari può essere eseguita senza che il richiedente abbia dimostrato di avere pagata la tassa stabilita dall’art. 30 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874 n. 2086 (ora art. 36 della tariffa approvata con legge 22-11-1954, n. 1158) e nei casi di prima nomina, anche quella di cui al n. 30 della tariffa annessa alla legge notarile (ora art. 86 della tariffa annessa al D.M. 20-8-1992), sulle concessioni governative, mediante presentazione delle quietanze del tesoriere del Consiglio notarile e del ricevitore del registro.



Il notaro, che abbia cessato definitivamente dall’esercizio delle sue funzioni, deve, in caso di riassunzione di esse, sottostare nuovamente al pagamento delle tasse su indicate. Le autorizzazioni al temporaneo esercizio delle funzioni notarili, di cui all’art. 6 della legge, non vanno soggette al pagamento di alcuna tassa.



Allorché il presidente del Consiglio notarile non creda di ordinare la chiesta iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, convocherà entro breve termine il Consiglio per deliberare. La deliberazione del Consiglio, che rigetti la domanda di iscrizione, deve essere motivata.





43. — (Omissis) (1).





(1) L’articolo si omette perché privo di attualità.





44. — Il notaro trasferito ad altra sede notarile conserva la facoltà di tenere aperto lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal Ministro di grazia e giustizia ai termini dell’art. 24 della legge, per assumere l’esercizio delle sue funzioni nella nuova sede.



Tale facoltà cessa appena il successore abbia ottenuta la iscrizione nel ruolo.







Sezione III



Assistenza del notaro all’ufficio notarile





45. — Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i presidenti dei Consigli notarili debbono spedire al presidente della rispettiva Corte o sezione di Corte d’appello il parere di cui all’art. 26 della legge; e nel mese successivo, i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono fissare i giorni e le ore nei quali ciascun notaro è obbligato ad assistere personalmente allo studio.



All’uopo i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono principalmente tener conto per ogni sede della popolazione, della quantità degli affari, del reddito annuo desunto a norma dell’art. 5 del presente regolamento, del numero dei notari assegnativi, dei mezzi di comunicazione e delle abitudini locali.



Il decreto del presidente della Corte o sezione di Corte di appello deve essere comunicato ai presidenti dei rispettivi Consigli notarili, e da costoro ai notari del distretto.



Tale decreto può essere modificato, per motivi di pubblico servizio, ad istanza del notaro o della rappresentanza comunale.





46. — La proroga, di cui all’art. 24 della legge, non può essere concessa se il notaro non dimostri di avere ottemperato al disposto dell’art. 32 del presente regolamento, salvo caso di forza maggiore.





47. — Il notaro deve, nel termine indicato dall’art. 24 della legge o in quello abbreviato o prorogato dal Ministro di grazia e giustizia, aprire nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli il proprio studio, con il deposito degli atti, registri e repertori.



A prova dell’apertura dello studio deve farsi rilasciare dal sindaco del Comune, sede del suo ufficio, un certificato, che verrà vistato dal pretore, dopo assunte le necessarie informazioni.



Alla domanda per la iscrizione nel ruolo dei notari esercenti deve allegare questo certificato ed i documenti comprovanti l’adempimento delle formalità stabilite dall’art. 18 della legge.





48. — Il notaro deve tenere esposta all’esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo.



Deve altresì tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con la indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste personalmente; e del luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni.





49. — Il presidente del Consiglio notarile deve invigilare per l’esatta osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 26 della legge e dal precedente art. 48.



In caso di reclamo o di fondato sospetto d’inosservanza degli obblighi anzidetti, il presidente del Consiglio notarile assume le occorrenti informazioni, e, qualora venga a constatare che il notaro vi abbia contravvenuto, deve denunciarlo per i provvedimenti opportuni.



Tali provvedimenti possono anche essere promossi di ufficio dal procuratore della Repubblica o dal pretore.





50. — Indipendentemente dalle facoltà conferite dall’art. 26 della legge al presidente del Consiglio notarile ed al Consiglio notarile, il Ministro di grazia e giustizia può concedere permissioni di assenza al notaro fino a sei mesi nel periodo di dodici mesi.



Nell’ipotesi prevista dal capoverso 5° del citato articolo, potrà la permissione di assenza già concessa dal Consiglio notarile per un anno, essere prorogata dal Ministro per un termine non maggiore di un altro anno.



Le deliberazioni negative, tanto del presidente del Consiglio notarile, quanto del Consiglio, debbono essere motivate.



Contro le dette deliberazioni e ammesso il ricorso, nel primo caso, al Consiglio notarile, nel secondo caso, al Ministro di grazia e giustizia.





51. — Il notaro, che abbia ottenuto un permesso di assenza, deve far conoscere al Consiglio notarile da qual giorno egli comincerà ad usufruire della concessione; designando, a seconda dei casi, il notaro della residenza o un notaro viciniore, perché sia incaricato di compierne in tutto od in parte le funzioni, a norma di quanto prescrivono gli artt. 26, ultimo capoverso e 44 della legge.



Se il notaro non cominci ad usufruire della concessione nel termine di quindici giorni dalla data di essa, si intende che vi abbia rinunziato, a meno che non ne chieda e non ne ottenga la riconferma.



Il presidente del Consiglio notarile deve dare al presidente del Tribunale ed al pretore del mandamento comunicazione delle permissioni di assenza ottenute dai notari, indicando i nomi dei notari delegati. Uguale comunicazione è fatta dal pretore al procuratore della Repubblica, e da questo al Ministero di grazia e giustizia.



Il notaro delegato deve nell’adempimento dell’incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell’art. 46, prima parte, della legge.



Il notaro che rientra nel distretto, non riacquista la facoltà del rogito se non dopo scaduta la concessione del permesso, oppure quando vi abbia rinunziato, mediante dichiarazione scritta, che egli, prima di riassumere l’esercizio, deve trasmettere con lettera raccomandata al presidente del Consiglio notarile; il quale deve renderne immediatamente avvertito il conservatore dell’archivio notarile distrettuale, nonché il Ministero se da questo fu dato il permesso di assenza.





52. — Il notaro, che per giustificati motivi si trovi temporaneamente nell’impossibilità di adempiere agli obblighi dell’art. 26, parte prima, della legge, può essere dal presidente del Consiglio notarile dispensato dall’osservanza dei detti obblighi, per un termine non eccedente un mese, nel periodo di dodici mesi.



La dispensa non potrà essere concessa se il notaro non sia contemporaneamente sostituito da altro notaro delegato a compierne in tutto od in parte le funzioni. Qualora nel luogo non esista altro notaro, la delega dovrà essere fatta per tutte le funzioni.



Durante il tempo in cui il notaro usufruisce della dispensa rimane per lui sospesa la facoltà del rogito.



Anche in questo caso devono farsi le comunicazioni prescritte dal capoverso 2° dell’art. 51 del presente regolamento; ed il notaro delegato deve, nell’adempimento dell’incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell’art. 46, prima parte, della legge.





53. — Quando il notaro nell’esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi resistenza, ne fa processo verbale, invitando le persone presenti a sottoscriverlo; e lo trasmette senza ritardo al pretore del mandamento.



Può anche, in caso d’urgenza, richiedere direttamente e sotto la propria responsabilità l’assistenza della forza pubblica.







Sezione IV



Obblighi del notaro in rapporto alle persone che intervengono nell’atto ed alla loro capacità





54. — I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi



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