ma anche dopo 20 non è automatica la cittadinanza in Svizzera.
Credo che dopo 5 anni uno straniero in Italia, qualunque esso sia, non abbia la conoscenza della nostra cultura e costume e tanto meno della città in cui vive, per cui ha il diritto a restare sul suolo italiano, ma non il diritto al voto che è come dare la patente a uno che non sa guidare. Che ne sà della vita cittadina, dei personaggi della città , della storia che ogni città porta con se'.
Penso a Siena ad esempio, alle Contrade, come fa uno dell'Uganda o dello Zimbawe a capire le dispute e le rivalità , alla scelta di tizio o caio quale assessore in comune o regione.
Non parliamo poi del Parlamento dove ci sono contraddizioni tra comunisti mascherati da ex, tra ex mascherati da centristi e tra centristi pseudo sinistri e delle quali noi italiani facciamo fatica a iconoscere.
E' la caccia al voto da parte della sinistra perchè sente che la propria dottrina prima infarcita di Resistenza e di solidarietà sociale sta calando di potenza per estinzione naturale. Ha bisogno di adepti e tenta con queste scaltre manovre di ottenere quello che non è mai stata capace di fare. Ragionare. Chi ragiona non vota a sinistra; dal comunismo tante persone sono morte scappando di qua dal Muro di Berlino, nessun occidentale è scappato o è morto per la democrazia-liberale e consumistica.
CITTADINANZA PER RESIDENZA
La cittadinanza italiana può essere acquistata, su domanda formale, dopo i seguenti periodi di residenza legale ed effettiva in Italia:
1) ex-cittadino italiano che aveva perduto la cittadinanza italiana: 1 anno
2) cittadino straniero i cui ascendenti erano cittadini italiani (nonno, padre): 3 anni
3) cittadino di un paese membro dell’Unione Europea:
4 anni
4) cittadino di un Paese non membro dell’Unione Europea:
10 anni
E questa è l'attuale normativa
Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla cittadinanza italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).
Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).
Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l’automatismo nell’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l’obbligo di opzione per i doppi cittadini).
Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni all’articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per l’opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).
Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).
Legge n. 91 del 5.2.1992 - Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992.
D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).
D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994).
Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).
Legge n. 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.