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La legge 626 è un decreto legislativo introdotto in Italia nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto non fu il primo a regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro ma una norma che superò alcune leggi precedenti dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Indice
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* 1 Storia
* 2 Edilizia
* 3 Stato attuale
o 3.1 La legge delega n. 123 del 2007
o 3.2 Normativa per appalti e somministrazione di lavoro
* 4 Aspetti economici
* 5 Note
* 6 Collegamenti esterni
Storia [modifica]
Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel codice civile mentre le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. Di particolari importanza furono il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni. Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana, infatti ancora tutt'oggi c'è un numero enorme di infortuni sul lavoro sia in fabbrica che nell'edilizia.
Negli anni '90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stato promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.
La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui, appunto il RSPP, ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.
Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi.
Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 Codice Civile che obbligano i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile).
Edilizia [modifica]
Di particolare importanza è il settore dell'edilizia dato l'elevato numero di infortuni sul lavoro che si verificano nel settore. Nel campo delle costruzioni il decreto guida è il D.Lgs. 494/96 e le varie norme collegate. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro in generale il decreto guida è il 626/94. Per questo quando si parla di 626 si parla di sicurezza, perché è il decreto guida cioè quel decreto che é stato più volte modificato con successive modificazioni ed integrazioni al fine di ottenere il testo unico sulla sicurezza. In attesa del Testo Unico in materia recentemente apparso in bozza, la produzione normativa riguardante l'igiene e la sicurezza sul lavoro è talmente vasta che è necessario mantenersi sempre aggiornati e disporre di una base dati che consenta la consultazione di quanto può essere necessario per adeguarsi alla disciplina in oggetto.
Stato attuale [modifica]
La Legge impone che ogni azienda deve avere un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l'RSPP può essere il Datore di Lavoro stesso per tutte le aziende che rientrano nell'articolo 10 della 626.
Il Datore di Lavoro che vuole assumere l'incarico di RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore presso una qualunque Società che è in grado di fornire tale servizio attraverso personale qualificato.
Se invece il Datore di Lavoro non può o non vuole assumere tale incarico, dovrà rivolgersi ad una Società di consulenza esterna per avere tale Servizio.
In tal caso un RSPP esterno sistemerà tutte le problematiche inerenti alla Sicurezza sul Lavoro e farà visita all'azienda con cadenza periodica. È sempre consigliabile contattare Aziende che possano fornire anche il Servizio di Medico Competente per le visite mediche dei Lavoratori, perché i compiti di RSPP esterno e di MEDICO COMPETENTE devono essere sempre strettamente correlati.
Attenzione però: il Datore di Lavoro, pur interpellando un RSPP Esterno, è sempre il Responsabile della sua Azienda, cioè è l'unico che verrà indagato penalmente in caso di incidente.
Se un professionista qualunque, che non sia il datore di lavoro, vuole abilitarsi come RSPP, deve frequentare un corso suddiviso nei 3 moduli, A, B e C. Il modulo B ha durata variabile in base al settore di appartenenza dell'azienda ("Macrosettore ATECO"). Complessivamente occorre frequentare almeno 60 ore di corso e si è abilitati solo per essere RSPP nelle aziende appartenenti al Macrosettore che si è frequentato. Attualmente i corsi più economici sono quelli organizzati dalle Università; per es. a Roma la Facoltà di Architettura ha fissato ad 800 euro il prezzo dei moduli A - B (6, 8 e 9) e C.
Come può una Società di Servizi inerenti alla Sicurezza sul Lavoro abilitarsi come scuola di Formazione? Nel 2006 la normativa é giunta a definire quali siano i percorsi e le competenze formative che devono avere i responsabili della sicurezza, ma non sono ancora stati correttamente definiti i metodi con il quale fare formazione. Si stanno sviluppando i livello nazionale degli enti riconosciuti a livello regionale e delle associazioni di formazione specifiche sulla sicurezza a livello nazionale che cercano di colmare il divario che c'e tra la sicurezza reale e quella percepita. A tal proposito si pensi che i morti sul lavoro toccano ancore oggi la cifra di 3 al giorno in Italia.
La legge delega n. 123 del 2007 [modifica]
La legge delega n. 123 del 2007 conferisce al Governo il mandato entro maggio 2008 di riformare la legge 626, introducendo:
- un'armonizzazione delle leggi vigenti;
- l'estensione della 626 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
- un adeguato sistema sanzionatorio;
- l'obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all'interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un'ammenda;[1]
- un rafforzamento degli organici degli ispettori del lavoro.
La legge 626 prevede la sospensione dei lavori nei cantieri in cui si osservi la presenza di lavoratori in nero, o il mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute. La sospensione vige fino alla regolarizzazione dei lavoratori, o all'adozione delle misure previste. Diversamente, può essere convertita in una chiusura del luogo di lavoro.
Giovedì 6 Febbraio 2008, il Ministro del Lavoro Cesare Damiano ha firmato, di intesa con Cgil, Cisl e Uil, un decreto legge che unifica la giurisprudenza degli ultimi 50 anni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La nuova legge quadro contiene trecento articoli e passa all'esame del Parlamento per l'approvazione finale.
La nuova normativa:
- introduce sanzioni penali per i trasgressori;
- istituisce i rappresentanti per la sicurezza, eletti dai lavoratori, con poteri di ispezionare impianti e prendere visione dei documenti aziendali;
- obbliga i datori di lavoro a pubblicare un documentazione di valutazione complessiva del rischio;
- determina una responsabilità in solido delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti;
- prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola, nelle aziende che non rispettino la 626, abbiano più del 20% dei lavoratori in nero, ovvero sottopongano i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.
Confindustria non ha sottoscritto il testo finale e ha ottenuto una revisione del sistema sanzionatorio. La pena massima è stata ridotta da due anni ad un anno e 6 mesi di reclusione, trasformabili in un'ammenda se l'azienda si mette in regola dopo un incidente, anche mortale, sul lavoro.
Il codice penale, con i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, fornisce gli strumenti giuridici per punire le omissioni in materia di sicurezza che causano infortuni e morti bianche. I due reati si configurano non solamente in presenza di atti, ma anche di comportamenti omissivi collegabili all'infortunio o morte del lavoratore. In questi casi, deve essere provato un nesso di causalità fra le poli